Composizione del consiglio di amministrazione dell’Università: tenere presente la parità di genere

I giudici ribadiscono la necessità di rispettare il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici

Composizione del consiglio di amministrazione dell’Università: tenere presente la parità di genere

Per la composizione del consiglio di amministrazione di una Università è necessario tenere ben presente la parità di genere. Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 1741 del 15 giugno 2026 del Tar Sicilia) alla luce del contenzioso sorto nel contesto dell’Università degli Studi di Catania.
Per essere più chiari, nel contesto del procedimento di composizione del consiglio di amministrazione di una Università deve osservarsi il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici, sicché, sebbene in mancanza di una espressa previsione normativa e statutaria non possa ragionevolmente parlarsi di quota percentuale minima di ciascuna rappresentanza di genere, tale principio impone la ricerca di un equilibrio tra i generi, equilibrio che consenta di ritenere effettivamente raggiunto l’obiettivo della piena partecipazione di uomini e donne alla vita istituzionale.
Legittime, a fronte della specifica vicenda, le obiezioni sollevate da una donna in merito alla procedura nell’ateneo di Catania, a seguito di regolare avviso pubblico, per la sostituzione di un componente interno del consiglio di amministrazione.
Nello specifico, sebbene fra i tre soggetti che avevano manifestato la propria disponibilità fossero presenti due soggetti del genere meno rappresentato in seno al consiglio (già connotato dalla presenza di sole due donne su undici componenti), la scelta era concretamente ricaduta, in modo illegittimo, secondo i giudici, sull’unico candidato di sesso maschile.
In premessa, viene ribadito che i principi costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale e del libero accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive trovano attuazione anche in materia di composizione del consiglio di amministrazione dell’Università. In particolare, gli atenei statali debbono tenere conto, nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.
Non a caso, lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania stabilisce che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici. La ratio che sta alla base di tale visione è di garantire l’effettiva pari e reciproca opportunità, evitando che l’esercizio delle funzioni politico-amministrative sia precluso ad uno dei due generi ed in questo modo assicurando anche il principio di uguaglianza predicato dalla Costituzione.
Tornando allo specifico caso, non può non evidenziarsi, secondo i giudici, come la presenza di sole due donne all’interno di un organo composto da undici membri sia sintomatico di un evidente squilibrio di genere. Il principio di parità di genere risulta essere, infatti, norma cogente nell’ordinamento, con la conseguenza ulteriore, che deve essere inteso come vincolo per l’azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall’ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell’azione.
Tale principio, pertanto, costituisce espressione dell’immediato svolgimento del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese, e ciò vale anche in mancanza di una espressa previsione normativa o statutaria.
Per i giudici, poi, la corretta applicazione del principio delle pari opportunità impone la ricerca di un equilibrio tra generi che consenta di ritenere effettivamente raggiunto l’obiettivo della piena partecipazione di uomini e donne alla vita istituzionale. E ciò tanto più ove si osservi che, nel caso in esame, dei tre candidati che hanno manifestato il proprio interesse ad essere nominati membri interni del consiglio di amministrazione, ben due erano donne e che, inoltre, tutti i candidati sono stati dichiarati dalla commissione appositamente nominata in possesso dei necessari requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello.
Per i giudici, quindi, sia il Senato Accademico, cui spetta la scelta del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, che il Rettore, cui spetta la nomina dei componenti del Consiglio e, dunque, anche del componente interno, avrebbero dovuto tener conto della necessità di rispettare il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, tanto più in una situazione di evidente squilibrio di genere derivante dalla presenza di sole due donne su undici componenti.
Irrilevante, come giustificazione, il fatto che alla scelta del candidato da sottoporre al Rettore per la nomina del componente interno si sia addivenuti a seguito di una votazione, all’esito della quale il candidato prescelto ha ottenuto ventisette voti e la candidata solo cinque.
Invece, il Rettore, tenuto conto del suo ruolo di garante del rispetto delle disposizioni statutarie, avrebbe dovuto far sì che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenisse nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici, così come espressamente previsto dallo Statuto. E, quindi, la nomina dell’unico candidato del genere già maggiormente rappresentato all’interno del consiglio, tenuto conto del fatto che tutti i candidati erano risultati in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, avrebbe dovuto essere supportata da idonea motivazione che desse atto del rispetto del suddetto principio delle pari opportunità, o, quantomeno, della sussistenza di ogni ragione idonea a giustificare il sacrificio imposto al giusto equilibrio tra generi, finalizzato al perseguimento della piena partecipazione di uomini e donne alla vita istituzionale.

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