Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Per i giudici ci si trova di fronte ad una obbligazione derivante dall’efficacia retroattiva della risoluzione e volta a reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello stato precedente la stipula, secondo i principi della ripetizione dell’indebito
Impossibile, secondo i giudici, ritenere colpevole il titolare del locale, una volta appurata la condotta superficiale tenuta dalla cliente