Circoncisione per finalità religiose: procedura da eseguire comunque in ambulatori ‘protetti’

Va applicata, chiariscono i giudici, comunque la normativa relativa alla circoncisione terapeutica

Circoncisione per finalità religiose: procedura da eseguire comunque in ambulatori ‘protetti’

La circoncisione rituale, praticata per finalità religiose e in assenza di patologie pregresse, costituisce comunque un intervento chirurgico che, per quanto semplice, interferisce sull’integrità fisica della persona. Pertanto, tale procedura deve essere eseguita in ambulatori ‘protetti’, ossia in ambulatori situati presso strutture autorizzate al ricovero, sia in regime ordinario sia a ciclo diurno, come previsto per la circoncisione terapeutica, in quanto la distinzione tra circoncisione terapeutica e circoncisione rituale attiene alle finalità e all’indicazione dell’atto, ma non incide sulla natura sanitaria e chirurgica della procedura, né sui profili di sicurezza, complessità tecnica, gestione del rischio e organizzazione assistenziale connessi alla sua esecuzione.
Di conseguenza, è legittimo il provvedimento che vieta l’esecuzione della circoncisione rituale, al pari di quella terapeutica, in strutture ambulatoriali non protette, non comportando ciò un’illegittima interferenza pubblica nella libertà di culto, atteso che l’intervento resta comunque consentito in strutture dotate di adeguati presidi di sicurezza.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 328 del 7 settembre 2026 del Tar Lombardia), i quali, chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate dal titolare di un poliambulatorio privato a fronte dello stop, imposto dalla locale ‘Agenzia di tutela della salute’, alla
prestazione chirurgica di intervento di circoncisione, aggiungono che l’esecuzione in passato di tale tipologia di intervento in una struttura non protetta non può far sorgere un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevalente l’interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.
In premessa, viene ricordato che
la circoncisione terapeutica rientra tra le prestazioni e ne è consentita l’effettuazione esclusivamente in ambulatori ‘protetti’, ossia in ambulatori situati presso strutture autorizzate al ricovero, sia in regime ordinario sia a ciclo diurno, con conseguente esclusione delle strutture ambulatoriali territoriali e degli studi professionali non rientranti nei setting previsti.
Ciò detto, è ragionevole l’interpretazione secondo cui tale requisito deve ritenersi riferibile anche alla circoncisione rituale, non correlata a patologie pregresse ma praticata per finalità religiose, in quanto la distinzione tra circoncisione terapeutica e circoncisione rituale attiene infatti alle finalità e all’indicazione dell’atto, ma non incide sulla natura sanitaria e chirurgica della procedura, né sui profili di sicurezza, complessità tecnica, gestione del rischio e organizzazione assistenziale connessi alla sua esecuzione.
In sostanza, la circoncisione rituale, al pari di quella terapeutica, soprattutto quando eseguita su soggetti adulti, costituisce pur sempre un intervento chirurgico che, anche in assenza di finalità terapeutica e per quanto semplice, interferisce sull’integrità fisica della persona, comportando una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute.
Pertanto, appare ragionevole la pretesa della pubblica amministrazione che gli interventi di circoncisione rituale siano effettuati presso ambulatori ‘protetti’, e conseguentemente appare legittima la decisione di precluderne l’esecuzione presso lo specifico poliambulatorio, non qualificato come ‘protetto’.
Cambiando fronte, l’intervento in discussione non è vietato in assoluto ma resta consentito in strutture dotate di adeguati presidi di sicurezza. Dunque, non sembrano ravvisabili illegittime interferenze pubbliche nella libertà di culto.
L’esecuzione in passato di tale tipologia di intervento nello specifico poliambulatorio, accompagnata dal mancato rilievo in precedenza da parte della locale ‘Agenzia di tutela della salute’, non può comportare un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevalente l’interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei pazienti, cui è finalizzato il provvedimento. E, comunque, l’affidamento non pare essere incolpevole, se si considera che nella struttura sono stati eseguiti, unitamente agli interventi di circoncisione rituale, anche quelli di circoncisione terapeutica, interrotti dalla struttura solo a seguito di controllo ispettivo.

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