Niente diritto di recesso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati

Assolutamente irrilevante, precisano i giudici, il grado di esecuzione raggiunto dal professionista

Niente diritto di recesso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati

Il consumatore non può esercitare il diritto di recesso per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (sentenza numero 25692 del 22 settembre 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla fornitura e alla messa in opera di infissi e serramenti per un appartamento di proprietà di un privato.
In generale, in materia di contratti aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione di beni personalizzati e su misura, configurabili come appalto d’opera in cui l’attività di progettazione e produzione prevale sulla mera fornitura di materiali, il contratto concluso dal consumatore è soggetto alla disciplina del ‘Codice del consumo’, ma il diritto di recesso è comunque escluso, indipendentemente dal grado di esecuzione raggiunto dal professionista e anche se il recesso sia esercitato a distanza di tempo dalla stipulazione.
Facilmente riassumibile la vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici. La proprietaria di un immobile ha citato in giudizio una società che opera nel settore dei serramenti, deducendo che vi erano state trattative relative alla fornitura e alla messa in opera di infissi e serramenti per un appartamento di sua proprietà e che era stata inviata una proposta d’ordine e, sulla base di un preventivo di oltre 130mila euro, pur non essendosi perfezionato il contratto, aveva versato un acconto per quasi 26mila euro. Di conseguenza, ella ha chiesto di accertare la mancata conclusione del contratto, non essendosi stata, a suo dire, accettazione della proposta, e in subordine di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della società o per mutuo dissenso, e in ulteriore subordine, trattandosi di contratto concluso in qualità di consumatore, di accertare il suo recesso senza corrispettivo, alla luce del ‘Codice del consumo’, in ogni caso con condanna della società alla restituzione della somma versatale in anticipo.
In primo e in secondo grado è stata accolta la domanda principale della proprietaria dell’immobile. Di conseguenza, i giudici di merito hanno dichiarato che il contratto si è sciolto per legittimo recesso della committente, con annesso suo diritto alla restituzione dell’acconto versato.
Allo stesso tempo, però, i giudici hanno accolto la domanda presentata dalla società e per l’effetto ne ha accertato il credito verso la proprietaria dell’immobile, credito pari a quasi 53mila euro.
Questa visione viene condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, per i quali è lampante la conclusione del contratto tra le parti, a fronte di indizi inequivocabili quali il versamento dell’acconto computato in percentuale sul prezzo dell’appalto – non essendo credibile la possibilità che la proprietaria dell’immobile avesse versato quell’importo consistente durante le fasi della trattativa –, la fattura pagata dalla proprietaria dell’immobile, fattura da cui risulta che l’acconto si riferisce al contratto, la dichiarazione, da parte della proprietaria dell’immobile, per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento, a fronte di prestazioni di servizi dipendenti da contratto di fornitura d’opera, con ciò ammettendo l’esistenza di un contratto tra le parti, e, infine, un ordine di fornitura diretto alla società, ordine in cui si richiamano i termini del contratto firmato dal marito della proprietaria dell’immobile.
Sacrosanto, quindi, anche secondo i magistrati di Cassazione, parlare di contratto di appalto e, conseguentemente, di contratto avente ad oggetto servizi, con annessa esclusione del diritto di recesso, trattandosi di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Ciò alla luce del principio secondo cui, salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
Questo riferimento è fondamentale, poiché si è appurato che oggetto del contratto era la preparazione e la redazione di un progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per lo specifico immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente. Si tratta, pertanto, di appalto d’opera che è consistito nella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché la cliente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice del consumo, recesso che ha d’altro canto esercitato dopo cinque anni dalla conclusione del contratto.
Tirando le somme, vi era stato un inizio dell’esecuzione del contratto e quindi ci si trova di fronte ad una ipotesi di esclusione del diritto al recesso del consumatore, in quanto si è trattato appunto di un contratto d’appalto d’opera di beni che dovevano essere prodotti secondo le specifiche indicazioni della cliente, concludono i magistrati di Cassazione.

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