Pavimentazione esterna del negozio bagnata dalla pioggia: niente risarcimento per la cliente che scivola e finisce a terra

Impossibile, secondo i giudici, ritenere colpevole il titolare del locale, una volta appurata la condotta superficiale tenuta dalla cliente

Pavimentazione esterna del negozio bagnata dalla pioggia: niente risarcimento per la cliente che scivola e finisce a terra

Pavimentazione esterna al negozio resa scivolosa dalla pioggia: il cartello di avviso e la facile percepibilità della situazione di potenziale pericolo ‘salvano’ il commerciante, che, quindi, non può essere ritenuto colpevole per il capitombolo subito da un cliente nell’uscita dal locale.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 1498 del 22 gennaio 2026 della Cassazione), i quali, confermando la valutazione compiuta in Appello, hanno negato in via definitiva il risarcimento ad una donna.
Scenario dell’episodio, risalente al giugno del 2014, è lo spazio esterno ad un panificio. Lì, difatti, una mattina, poco dopo le 9, una signora finisce rovinosamente a terra dopo essere scivolata sulla pavimentazione, resa viscida dalla pioggia, immediatamente esterna ai locali di vendita e di pertinenza del panificio, e riportando serie lesioni personali.
Inevitabile l’azione risarcitoria avanzata dalla signora nei confronti del titolare panificio. A suo avviso, difatti, la caduta da lei subita è stata causata dalla scivolosità della pavimentazione, determinata dalla commistione di acqua piovana e farina, e, comunque, dalla pericolosità insita nella res a causa dell’acqua piovana caduta nei minuti precedenti alla sua uscita dal locale.
In primo grado viene accolta la richiesta di risarcimento, anche se, comunque, il giudice certifica una corresponsabilità – nella misura del 20 per cento – della signora. Per il giudice d’Appello, invece, va esclusa qualsiasi responsabilità in capo alla proprietà del panificio, in quanto la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente della persona danneggiata, condotta integrante gli estremi del caso fortuito.
Per la signora la valutazione compiuta in secondo grado rappresenta uno schiaffo morale. Consequenziale, quindi, il ricorso in Cassazione, centrato sul principio secondo cui l’esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; che quella condotta non sia prevedibile. E la condotta della vittima può dirsi imprevedibile quando sia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata, aggiunge il legale che rappresenta la signora. Invece, il giudice d’Appello è giunto ad affermare la responsabilità della persona danneggiata solo osservando che il pavimento, scivoloso perché bagnato, costituisce una situazione normale e prevedibile e che la vittima avrebbe dovuto essere più attenta. Ma così il giudice d’Appello ha preso in esame, secondo il legale, solo la condotta della vittima, qualificandola come negligente, senza esaminare se essa sia stata altresì eccezionale (od anomala) ed imprevedibile da parte del custode.
In questo quadro, poi, il legale aggiunge un’ulteriore considerazione: nessun riscontro probatorio è risultato in relazione alla presunta negligenza della persona danneggiata, posto che non si sa quale diversa condotta, idonea ad evitare la caduta, ella avrebbe dovuto tenere, nella specie, dal momento che l’area esterna al panificio era l’unico percorso di uscita, che ella indossava scarpe idonee (scarpe da tennis) e che non c’era alcun ausilio che potesse prevenire o attenuare le conseguenze della caduta.
Tirando le somme, secondo il legale, manca la prova della imprudenza della persona danneggiata, mentre emerge l’errore compiuto in Appello, laddove si è ritenuto che il custode, cioè il titolare del panificio, aveva prevenuto il pericolo di caduta con adeguate misure di sicurezza, ossia tramite la segnalazione di pericolo, non potendo pretendersi, sempre secondo il giudice d’Appello, il posizionamento di diverse misure di sicurezza, oltretutto di indimostrata maggiore efficacia.
Per il giudice d’Appello, poi, è catalogabile come irrilevante anche la successiva sostituzione della pavimentazione presente nell’area esterna del panificio, ma, ribatte il legale, se il titolare del locale avesse posizionato dei tappeti, la signora non sarebbe caduta, e, difatti, le precauzioni di cospargere il pavimento con copiosa segatura e di posizionare dei tappeti sono state attuate solo nei giorni successivi alla caduta della donna.
Alle obiezioni sollevate dalla signora, però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco, confermando in pieno la pronuncia d’Appello: nessun risarcimento per lei, nessuna responsabilità

addebitabile al titolare del panificio.
Primo elemento rilevante è la ricostruzione dell’episodio: si è accertato che il sinistro avvenne in area pertinenziale del negozio e, soprattutto, che il pavimento era bagnato dalla pioggia mentre non è provato che l’acqua fosse frammista a farina in guisa da formare una fanghiglia scivolosa.
Secondo elemento rilevante, praticamente decisivo, è quello del comportamento della persona danneggiata, la quale non ha tenuto conto delle condizioni del suolo, in quanto bagnato, pur avendo la proprietà del panificio segnalato le condizioni suddette con appositi cartelli e pur conoscendo lei i luoghi. Di conseguenza, la persona danneggiata, consapevole in sé e poi anche avvertita dai cartelli predisposti dal titolare del negozio della situazione del suolo, naturalmente esposto alla pioggia e di cui non è stata segnalata alcuna specifica anomalìa, avrebbe dunque dovuto prestare particolare attenzione alla situazione, e il non averlo fatto ha dunque determinato una condotta che si pone in relazione causale con l’evento dannoso subito, e non nel senso della interruzione del nesso tra cosa e danno, bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (da non confondersi con quella naturale) senza peraltro cancellarne in sé la mera efficienza naturalistica, spiegano i giudici di Cassazione.
In sostanza, il fatto è stato determinato da una condizione della cosa, cioè della pavimentazione, del tutto normale a causa dell’evento naturale della pioggia. Condizione determinata quindi da evento naturale normale e tale da non escluderne l’utilizzo, ma solo da implicarne l’uso con particolare attenzione per la notoria scivolosità di un pavimento bagnato, osservano i magistrati. Pertanto, l’uscita della signora dal negozio, mentre pioveva, era certo un fatto prevedibile, ma, essendo ricollegata la condizione della cosa a cause naturali direttamente percepibili dalla persona danneggiata, tra l’altro avvertita dai cartelli che erano presenti nel negozio, essa non imponeva al titolare del negozio e del pavimento l’adozione di particolari misure, spiegano ancora i giudici. Anche perché il titolare della custodia della cosa, quando essa, per cause naturali, assume una consistenza che nell’utilizzo normale da parte di terzi si palesa direttamente percepibile, sì da imporre agli stessi terzi, proprio per tale immediata percepibilità, particolare cautela, è esentato dall’adozione di particolari cautele atte a neutralizzare i relativi rischi, e tale principio vale nel caso specifico in esame, in cui è normale, appunto, se si percorre un pavimento bagnato per la pioggia, regolarsi di conseguenza, per cui non può essere considerato negligente il custode del pavimento per non avere previsto che l’utente potesse scivolare a causa della naturale condizione bagnata del manufatto, a maggior ragione, poi, quando, come in questo caso, nemmeno risulta prospettata una particolare condizione del pavimento, ascrivibile alla natura del materiale con cui risultava realizzato, tale da rendere necessaria per la sua utilizzazione in caso di pioggia, in modo da escludere che l’utente scivolasse, l’adozione da parte del custode di cautele dirette ad impedire lo scivolamento.
In conclusione, il danno è stato sofferto dalla signora per un uso della cosa del tutto normale, poiché la caduta si è verificata su pavimento bagnato per la pioggia e percepibile come tale, senza il concorso di altra causa determinante di una scivolosità anormale rispetto a quella di ogni pavimento bagnato dalla pioggia (come la presenza di farina o altro, che avrebbe aumentato la scivolosità al di là di quella naturale e percepibile che ha per l’appunto un pavimento bagnato per la pioggia), e quindi nessun addebito è possibile a carico del titolare del negozio.

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