Prolungamento delle ferie: possibile la richiesta tramite ‘WhatsApp’
Illegittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione se l’interlocuzione tra dipendente e referente amministrativo ha comunque consentito all’azienda di organizzarsi per la sostituzione
Illegittima la sanzione disciplinare adottata dall’azienda nei confronti della dipendente che, una volta chieste e ottenute ferie per sottoporsi ad accertamenti medici – come da documentazione sanitaria –, ha comunicato in maniera poco ortodossa, cioè tramite ‘WhatsApp’, alla referente amministrativa la possibile esigenza di prolungare l’assenza per il protrarsi degli accertamenti sanitari.
Questa la decisione presa dai giudici (sentenza del 13 aprile 2026 del Tribunale di Udine), i quali hanno, di conseguenza, cancellato la sanzione, cioè due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, inflitta ad una donna.
Inutile il riferimento fatto dalla datrice di lavoro alla prassi aziendale in tema di comunicazioni delle assenze, prassi, nota a tutti i dipendenti, in cui non si fa alcun cenno alla messaggistica ‘WhatsApp’ mentre vi si prevede una richiesta via e-mail, preferibilmente seguita da una telefonata al referente aziendale per conferma della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della richiesta.
Tale prassi è, secondo la società, finalizzata a raggiungere la certezza che il referente aziendale sia effettivamente reso edotto dell’assenza del dipendente, in modo da poter garantire che vi sia un sostituto prontamente reperibile, condizione particolarmente importante per il settore di attività della cooperativa a cui la lavoratrice è risultata addetta, ossia il trasporto e la cura di persone con disabilità.
A fronte di tali elementi, però, vi sono, osserva il giudice, le precise allegazioni della lavoratrice sulla circostanza che, tramite interlocuzioni con personale della società, ella era stata rassicurata sulla disponibilità della parte datoriale a giustificare il protrarsi della sua assenza per ferie in relazione alle non risolte problematiche sanitarie per cui aveva chiesto il congedo, allegazioni che trovano puntuale riscontro documentale, tramite messaggistica ‘WhatsApp’.
Lampante il mancato utilizzo di più formali procedure di interlocuzione, riconosce il giudice, ma, in assenza di precise deduzioni su effettivi o almeno potenziali (ma potenzialmente concreti) disguidi che ciò può aver causato e in mancanza di tassative direttive sulle modalità di comunicazione da seguire, tale procedura poco ortodossa appare questione recessiva rispetto alla sostanza di una esigenza personale di salute comunicata tempestivamente e sul cui rilievo non erano state sollevate obiezioni ma, anzi, era stato dato espresso riscontro.
Peraltro, obiettivo della datrice di lavoro, in materia di comunicazioni riguardanti malattie, richieste di ferie, permessi, o altre questioni amministrative, è sempre stato quello di assicurare con certezza che i responsabili siano in grado di provvedere alle sostituzioni, osserva il giudice, e, ragionando in questa ottica, le interlocuzioni della lavoratrice col referente, seppur temporaneo, amministrativo, evidenziano che quell’obiettivo era stato perseguito e raggiunto, come certificato dal messaggio audio inviato dal referente alla lavoratrice, cioè “nessun problema … era solo per capire se confermare i sostituti”.
In sostanza, lo stesso atteggiamento del referente e i contenuti delle sue risposte ai messaggi della lavoratrice hanno costituito elementi positivi idonei ad ingenerare nella lavoratrice l’incolpevole convinzione della liceità della condotta tenuta.